La registrazione delle lezioni viola la privacy?

La registrazione (audio e/o video) di una lezione può costituire una risorsa importante per l’apprendimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali (es. alunni con diagnosi DSA). Sul modo in cui tale necessità si relaziona al diritto di privacy, ecco quanto riportato nella nuova guida del Garante nel paragrafo intitolato REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE E STRUMENTI COMPENSATIVI:

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro esplicito consenso.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

Se il PDP o il PEI dell’alunno (che, ricordiamolo, deve essere condiviso da tutto il team dei docenti) riporta la necessità o l’opportunità di utilizzare audio o videoriprese in classe, tale attività non può essere considerata lesiva della privacy. Sarebbe opportuno, semmai, specificare nei piani didattici sopracitati le modalità delle registrazioni (quali momenti o attività riprendere, quando utilizzare le riprese video, come eventualmente condividere le registrazioni, ecc.).

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